Studio Legale Marcelli

Studio Legale
Avvocato Marco Marcelli


Vincolo Paessaggistico

Errata la planimetria del vincolo del budello di Alassio

(22 Settembre 2016)
Ad affermarlo è il Tribunale Penale di Savona con la sentenza n. 1540 del 19 febbraio 2015.

La vicenda

Un committente, un artigiano edile ed un direttore dei lavori erano finiti nei guai per lavori eseguiti nella Via Bellini, che secondo il Comune di Alassio e la Sovrintendenza rientra nel vincolo stabilito da un Decreto Ministeriale del 27 aprile 1966.
Il decreto ministeriale utilizza i nomi di talune vie, strade e piazze del centro di Alassio per descrivere il perimetro della zona vincolata.
Senonché il pomo della discordia era rappresentato dalla descrizione del lato ovest, ossia quello verso l’entroterra.
Il decreto descrive il lato ovest nel seguente modo: “fascia di 20 metri a monte di via Roma, via Brennero, piazza Airaldi e Durante, via Vittorio Emanuele, piazza Commercio, via XX settembre, piazza Partigiani, via Gramsci, piazza San Francesco, via Garibaldi fino alla corrispondenza dell’incrocio di quest’ultima con vico Petrarca”.

Per l’accusa, che aveva fatto propria la tesi della Sovrintendenza, la fascia di 20 metri a monte doveva intendersi relativa, oltre che alla via Roma, anche a le altre vie e piazze indicate.

Per la difesa, al contrario, la fascia di 20 metri a monte riguardava solamente la Via Roma e quindi, oltre quest’ultima, il confine della zona vincolata era rappresentato direttamente dalle stesse vie e piazze, anziché da una linea posta a 20 metri a monte di queste.

Ovviamente l’edificio in questione si trova entro la fascia dei 20 metri, nella fattispecie a monte delle Via Brennero e precisamente nella Via Bellini.
Il Tribunale ha condiviso la linea interpretativa proposta dalla difesa, così motivando: “Va, sul punto, sottolineato, in primo luogo, come debba condividersi la lettura del citato decreto proposta dalla difesa [omissis] nella memoria 5.7.12, a mente della quale la Via Bellini, ove sorge l’immobile in esame, non rientra nella zona vincolata. In tal senso, deve ricordarsi come il d.m., nell’identificare i confini della zona vincolata (il “budello” di Alassio), indichi – per quel che qui rileva -al lato ovest: “fascia di 20 metri a monte di Via Roma, via Brennero, piazza Airaldi e Durante, via Vittorio Emanuele, piazza Commercio, via XX settembre, piazza Partigiani, via Gramsci, piazza San Francesco, via Garibaldi fino alla corrispondenza dell’incrocio di quest’ultima con vico Petrarca”. Orbene, lo stesso tenore letterale della norma evidenzia come la locuzione “fascia di 20 metri a monte di” si riferisca alla sola Via Roma, e non alle altre strade indicate. Il confine ovest della zona vincolata non può, dunque, essere identificato, a differenza di quanto sostenuto dall’accusa, in una fascia di 20 metri a monte di ciascuna delle strade stesse, bensì unicamente nella “fascia di 20 metri a monte di Via Roma”, nonché nella via Brennero, nella piazza Airaldi e Durante, nella via Vittorio Emanuele, nella piazza Commercio, nella via XX Settembre, nella piazza Partigiani, nella via Gramsci, nella piazza San Francesco, e nella via Garibaldi fino alla corrispondenza dell’incrocio di quest’ultima con vico Petrarca. D’altra parte, soltanto tale interpretazione -  l’unica praticabile ai fini penali, essendo l’unica che consente di conferire alla norma integratrice del precetto penale una certa determinatezza – permette di ottenere una delimitazione logica, identificativa di un regolare quadrilatero, della zona vincolata, come risulta chiaro dalle figure 1 e 2 contenute alle pagg. 4 e 5 della memoria difensiva 5.7.12.”

“Ne può portare a diverse conclusioni l’apparente conferma alla tesi accusatoria che proviene dalla planimetria di corredo del decreto contenuta negli archivi comunali, non trattandosi di parte integrante del decreto, ma di mera esemplificazione grafica redatta dalla Sovrintendenza, peraltro di lettura non del tutto agevole alla luce della scala utilizzata”.

Dunque il Tribunale di Savona, non solo ha fornito una corretta lettura del decreto ministeriale del 27 aprile 1966, ma ha anche fissato il principio, più generale, della natura non normativa, bensì meramente esemplificativa delle planimetrie redatte dalla Sovrintendenza.

È infine da segnalare che sul portale www.liguriavincoli.it il vincolo in questione risulta ancora rappresentato nella modalità ritenuta erronea dalla sentenza in esame.


Marco Marcelli
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